LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di cui al
 seguente  fascicolo:  r.g.  fasc.  n.  3910/96  contenente:   appello
 principale  n.   429/92 presentato per posta con raccomandata n. 1311
 del 31 dicembre 1991 da Riganti Rosa  residente  a:  Oggiona  in  via
 Monte  Grappa  4  (controparte:    Ufficio  del  registro di Milano 1
 Privati) contro la decisione: n.   290/9/91  pronunciata  in  data  5
 giugno 1991 (Atti citati: avv. di accertamento n. 882V007902 Imposta:
 registro   (fabbricati)   (decisioni  pronunciate  dalla  commissione
 tributaria di primo grado di Milano).
   Appello  della  signora  Riganti  Rosa  avverso  la decisione della
 Commissione  tibutaria  di  primo  grado  di   Milano   n.   290/9/91
 pronunciata in data 5 giugno 1991.
   L'Ufficio  del  registro  di Milano notificava alla signora Riganti
 Rosa in data 20 febbraio 1990, avviso di accertamento  di  valore  in
 relazione  a  vendita  di  appartamento  in localita' Porto Cervo del
 comune di Arzachena (Sassari), di cui  erano  comproprietari  Riganti
 Rosa  e Sergnese Edmondo, coniugi in regime di separazione legale dei
 beni.
   Costoro presentavano ricorso alla Commissione tributaria  di  primo
 grado  di  Milano  avverso  l'avviso  di  accertamento  di  cui sopra
 contestandone la carenza  di  motivazione  e  chiedendone,  per  tale
 motivo,  la declaratoria di annullamento. In subordine formulavano la
 richiesta di mitigazione delle sanzioni.
   Il  Collegio,  con  decisione  n.  90/10968  del  5  giugno   1990,
 respingeva il ricorso affermando che l'atto di accertamento impugnato
 conteneva,  sia  pure sinteticamente, gli elementi posti a base della
 valutazione dell'Ufficio ed atti, quindi, a consentire la difesa  del
 contribuente.
   Nell'appello,  la  signora  Riganti  contesta  la  valutazione data
 dall'Ufficio  che,  secondo  l'appellante,  ha  ritenuto  applicabili
 valori  non praticati per la stessa tipologia di fabbricati di quello
 costituente l'oggetto dell'atto impugnato. Conseguentemente ribadisce
 la richiesta, con la riforma  della  decisione  di  primo  grado,  di
 declaratoria di nullita' dell'avviso di accertamento e, in subordine,
 di mitigazione delle sanzioni.
   Nelle  controdeduzioni  contenute  nella  nota  del  2 agosto 1996,
 l'Ufficio rileva che il ricorso di primo grado era  sottoscritto  dai
 due  venditori  Riganti  Rosa  e Sergnese Edmondo mentre l'appello e'
 stato presentato soltanto da Riganti Rosa.
   Poiche' i coniugi erano in regime di separazione legale  dei  beni,
 la   decisione,   sostiene  l'Ufficio,  e'  divenuta  definitiva  nei
 confronti di Sergnese Edmondo che  non  ha  interposto  appello  alla
 sentenza pronunciata anche nei suoi confronti.
   L'Ufficio  conferma  che  l'appartamento venduto e' di mq 50 cui si
 deve aggiungere il valore del posto  auto,  giudicato  economicamente
 "inutile" dall'appellante.
   Riafferma  la  congruita' del valore accertato e sottolinea che non
 ha rilevanza il rapporto tra valore iniziale e valore finale del bene
 dal momento che quello del 24 aprile 1984 e' un atto soggetto ad  IVA
 e  per  questo  non  e'  possibile  il controllo del valore venale in
 comune commercio.
   Per le considerazioni sopra riportate, l'Ufficio chiede la conferma
 della decisione di primo grado e  la  condanna  dell'appellante  alle
 spese.
                              M o t i v i