LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 3910/96 contenente: appello principale n. 429/92 presentato per posta con raccomandata n. 1311 del 31 dicembre 1991 da Riganti Rosa residente a: Oggiona in via Monte Grappa 4 (controparte: Ufficio del registro di Milano 1 Privati) contro la decisione: n. 290/9/91 pronunciata in data 5 giugno 1991 (Atti citati: avv. di accertamento n. 882V007902 Imposta: registro (fabbricati) (decisioni pronunciate dalla commissione tributaria di primo grado di Milano). Appello della signora Riganti Rosa avverso la decisione della Commissione tibutaria di primo grado di Milano n. 290/9/91 pronunciata in data 5 giugno 1991. L'Ufficio del registro di Milano notificava alla signora Riganti Rosa in data 20 febbraio 1990, avviso di accertamento di valore in relazione a vendita di appartamento in localita' Porto Cervo del comune di Arzachena (Sassari), di cui erano comproprietari Riganti Rosa e Sergnese Edmondo, coniugi in regime di separazione legale dei beni. Costoro presentavano ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Milano avverso l'avviso di accertamento di cui sopra contestandone la carenza di motivazione e chiedendone, per tale motivo, la declaratoria di annullamento. In subordine formulavano la richiesta di mitigazione delle sanzioni. Il Collegio, con decisione n. 90/10968 del 5 giugno 1990, respingeva il ricorso affermando che l'atto di accertamento impugnato conteneva, sia pure sinteticamente, gli elementi posti a base della valutazione dell'Ufficio ed atti, quindi, a consentire la difesa del contribuente. Nell'appello, la signora Riganti contesta la valutazione data dall'Ufficio che, secondo l'appellante, ha ritenuto applicabili valori non praticati per la stessa tipologia di fabbricati di quello costituente l'oggetto dell'atto impugnato. Conseguentemente ribadisce la richiesta, con la riforma della decisione di primo grado, di declaratoria di nullita' dell'avviso di accertamento e, in subordine, di mitigazione delle sanzioni. Nelle controdeduzioni contenute nella nota del 2 agosto 1996, l'Ufficio rileva che il ricorso di primo grado era sottoscritto dai due venditori Riganti Rosa e Sergnese Edmondo mentre l'appello e' stato presentato soltanto da Riganti Rosa. Poiche' i coniugi erano in regime di separazione legale dei beni, la decisione, sostiene l'Ufficio, e' divenuta definitiva nei confronti di Sergnese Edmondo che non ha interposto appello alla sentenza pronunciata anche nei suoi confronti. L'Ufficio conferma che l'appartamento venduto e' di mq 50 cui si deve aggiungere il valore del posto auto, giudicato economicamente "inutile" dall'appellante. Riafferma la congruita' del valore accertato e sottolinea che non ha rilevanza il rapporto tra valore iniziale e valore finale del bene dal momento che quello del 24 aprile 1984 e' un atto soggetto ad IVA e per questo non e' possibile il controllo del valore venale in comune commercio. Per le considerazioni sopra riportate, l'Ufficio chiede la conferma della decisione di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese. M o t i v i